TIA/TARES

Ultima modifica 11 luglio 2023

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Tassa sui servizi

Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) fino al 2012

Dal 1° gennaio 2005, la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) è stata sostituita dalla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) (D.Lgs. n. 22 del 1997 meglio conosciuto come "Decreto Ronchi").

La novità sostanziale rispetto alla tassa rifiuti (TARSU) è che la tariffa (TIA) non è più commisurata solo ai metri quadri di superficie. Infatti, per le utenze domestiche assume particolare importanza il numero dei componenti della famiglia, mentre per le utenze non domestiche è determinante la classificazione nelle 30 categorie di attività previste dalla nuova normativa.

Ogni anno viene effettuata l'emissione delle fatture/bollette che vengono recapitate a tutti gli utenti. Con la fattura/bolletta vengono inviati anche i bollettini pre-compilati per il pagamento, in unica soluzione o in due rate.

Adempimenti in caso di variazioni

Così come era previsto per la TARSU, anche per la TIA, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dell'utenza, vige l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi tutte le variazioni che comportano una modifica degli elementi per la determinazione della tariffa (per esempio le nuove occupazioni o conduzioni o la cessazione delle stesse, variazioni di superfici, il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni etc ).

ATTENZIONE: il termine per la presentazione al Comune delle variazioni di cui sopra è di 30 giorni dalla data in cui si determina la variazione stessa, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento.
Non vi è invece obbligo di comunicazione per le variazioni relative al numero dei componenti del nucleo familiare residente, che dipendono da decessi o nascite.

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) anno 2013

A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in base a quanto previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, e successive modificazioni, e sostituisce la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).

Il tributo è istituito a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Tale servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Il tributo prevede anche una quota aggiuntiva per i costi relativi ai servizi indivisibili (quali ad esempio: illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.) attraverso una maggiorazione per metro quadrato di superficie imponibile pari a 0,30 euro. Tale quota è tuttavia riservata allo Stato.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa, fatta eccezione per la maggiorazione di 0,30 di cui sopra che è stabilita al l mq.

Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.” e sono articolate per fasce di:

  • utenza domestica (UD - abitazioni);
  • utenza non domestica (UN - negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.).

La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella dichiarata o accertata ai fini della previgente Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).

Per il 2013, in fase di prima applicazione del nuovo tributo, il versamento è stabilito in tre rate (deliberazione Consiliare n. 35 del 6-5-2013):

  • le prime due ordinarie con scadenza nei mesi di luglio e settembre;
  • la terza a saldo con scadenza a dicembre, unitamente alla maggiorazione standard, a favore dello Stato, di € 0,30 al mq.
TARES TARIFFE 2013
30-08-2021

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