Denuncia degli infortuni sul lavoro
Ultima modifica 11 luglio 2023
Argomenti :
Lavoro
Ufficio di competenza
Descrizione
L'art. 21 del decreto leg.vo 151/2015 ha modificato, semplificandole, le norme contenute negli artt. 53 – 54 – 238 e 251 del T.U. 1124/1965 prevedendo:
- la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale da parte del medico o della struttura sanitaria abilitata, esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, con conseguente esonero del datore di lavoro.
Pertanto in caso di infortunio sul lavoro con prognosi superiore a 3 giorni, è cessato l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 48 ore il fatto all’Autorità di pubblica sicurezza del luogo ove il fatto è avvenuto.