Comunione e separazione dei beni
Ultima modifica 11 luglio 2023
La scelta riguarda il regime patrimoniale della famiglia, cioè il “contratto” che regola il possesso dei beni acquistati dopo il matrimonio e il loro utilizzo durante il matrimonio.
La comunione dei beni si fonda sul principio per cui entrambi i coniugi hanno il godimento e la titolarità dei beni acquistati durante il matrimonio. Sono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, i proventi dell’attività separata dei coniugi, le aziende costituite e gestite dopo il matrimonio.
Sono invece sottratti alla comunione, e restano quindi di esclusiva proprietà di uno solo dei coniugi, i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, i beni acquisiti durante il matrimonio per effetto di donazione o di successione, i beni strumentali all’esercizio di un’attività lavorativa.
La separazione dei beni si fonda sul principio secondo il quale il godimento e la titolarità dei beni acquistati durante il matrimonio spettano, in via esclusiva, al coniuge che ha effettuato l’acquisto.
In base all’art.159 del Codice Civile, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni, salvo diversa convenzione stabilita con atto pubblico.
La scelta del regime di separazione dei beni può essere fatta:
- al momento del matrimonio, mediante una dichiarazione verbale resa all’Ufficiale di Stato Civile (per i matrimoni civili) o al parroco che celebra il matrimonio (per i matrimoni religiosi)
- dopo il matrimonio, mediante un atto stipulato in presenza di un notaio.
In entrambi i casi, la dichiarazione è inserita nell’atto di matrimonio e compare su ogni estratto per riassunto dell’atto di matrimonio.