Comunione e separazione dei beni

Ultima modifica 11 luglio 2023

Argomenti :
Matrimonio

La scelta riguarda il regime patrimoniale della famiglia, cioè il “contratto” che regola il possesso dei beni acquistati dopo il matrimonio e il loro utilizzo durante il matrimonio.

La comunione dei beni si fonda sul principio per cui entrambi i coniugi hanno il godimento e la titolarità dei beni acquistati durante il matrimonio. Sono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, i proventi dell’attività separata dei coniugi, le aziende costituite e gestite dopo il matrimonio.
Sono invece sottratti alla comunione, e restano quindi di esclusiva proprietà di uno solo dei coniugi, i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, i beni acquisiti durante il matrimonio per effetto di donazione o di successione, i beni strumentali all’esercizio di un’attività lavorativa.

La separazione dei beni si fonda sul principio secondo il quale il godimento e la titolarità dei beni acquistati durante il matrimonio spettano, in via esclusiva, al coniuge che ha effettuato l’acquisto.

In base all’art.159 del Codice Civile, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni, salvo diversa convenzione stabilita con atto pubblico.

La scelta del regime di separazione dei beni può essere fatta:

  • al momento del matrimonio, mediante una dichiarazione verbale resa all’Ufficiale di Stato Civile (per i matrimoni civili) o al parroco che celebra il matrimonio (per i matrimoni religiosi)
  • dopo il matrimonio, mediante un atto stipulato in presenza di un notaio.

In entrambi i casi, la dichiarazione è inserita nell’atto di matrimonio e compare su ogni estratto per riassunto dell’atto di matrimonio.


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