Contributo per il pagamento affitto - Morosità incolpevole
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2022, 12:04
Ufficio di competenza
Regione Lombardia, per far fronte alla condizione di vulnerabilità, sociale ed economica, in cui versano sempre più famiglie che non riescono a sostenere i costi dell’affitto, e quelle ulteriormente indebolite dalla crisi economica, ha attuato, a partire dal 2014, una strategia di intervento integrando iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed azioni più innovative mirate all’accesso e al mantenimento dell’abitazione in locazione e al contenimento degli sfratti e della morosità incolpevole.
Si tratta di attivare iniziative a sostegno delle famiglie a basso reddito, in situazione di fragilità economica, che abitano in affitto in un alloggio a libero mercato e che hanno in corso una procedura di sfratto. I Comuni lombardi, inseriti nella classificazione statale dei cosiddetti "Comuni ad alta tensione abitativa" - secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016, possono attivare iniziative di contrasto alla morosità incolpevole che abbiano l'effetto di interrompere il procedimento di rilascio e la stipula di un nuovo contratto d'affitto a costi più bassi di quelli a libero mercato.
Quali interventi?
I contributi economici sono destinati:
- per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile.
Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.
La possibilità di accedere a questi finanziamenti è legata a una cosiddetta condizione di “morosità incolpevole” quale perdita o consistente riduzione della capacità reddituale che deve essere riconducibile ad una delle seguenti cause:
- licenziamento;
- mobilità;
- cassa integrazione;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- accordi aziendali e sindacali con riduzione del l’orario di lavoro;
- cessazione di attività professionale o d'impresa;
- malattia grave;
- infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito;
Nota: La consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, è verificata direttamente dalle assistenti sociali.
ISEE non superiore a € 26.000,00
Risorse disponibili: € 100.000,00 (fino ad esaurimento)
Scadenza: 31/12/2022
Per appuntamento e informazioni: Tel 02 51690 288
Contattare per un appuntamento scrivendo all’indirizzo: servizisociali@comune.peschieraborromeo.mi.it
o.mi.it - Tel. 0251690251
Ulteriori informazioni: www.casa.regione.lombardia.it