Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Ultima modifica 11 luglio 2023

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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
L’imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso
forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle
pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una
attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero
finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
E’ tenuto al pagamento dell’imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del
mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella
quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in
esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e
le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l’imposta per
superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
L’imposta di pubblicità può essere annuale o temporanea.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l’esposizione in appositi impianti,
di manifesti cartacei contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica e di messaggi pubblicitari diffusi nell’esercizio di un’attività economica.

L’attività di gestione dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidata ad un concessionario della riscossione appositamente individuato.

 


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