Sanzioni per violazioni al CdS
Ultima modifica 11 luglio 2023
Ufficio di competenza
Prendere una multa (il termine corretto è "sanzione amministrativa") è sempre molto seccante, ma per evitare ulteriori problemi è bene conoscere le modalità di pagamento delle sanzioni, che dipendono anche dal modo in cui si è venuti a conoscenza dell’accertamento di violazione.
Modalità di pagamento: (non riconosciuti pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sotto elencate)
- on line, dalle ore 14.00 del giorno lavorativo successivo all'accertamento, collegandosi al sito: peschieraborromeo.multeonline.it e inserendo i dati richiesti: data e numero del verbale e targa del veicolo.
- presso il Comando della Polizia Locale - Via Carducci 14 - Peschiera Borromeo; da lunedì a venerdì - orario: 8.30-12.00 / 17.00-18.30 - sabato 8.30-12.00 - con bancomat, carte di credito/debito o PostePay (NON in contanti), presentando il verbale o l'avviso di accertamento.
Conservare per almeno 5 anni la ricevuta o la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della sanzione.
Come pagare gli accertamenti di violazione per divieto di sosta
In caso di assenza del conducente, l'invito di pagamento (preavviso di accertamento di volazione) è solitamente lasciato sul parabrezza del veicolo. Non è un atto dovuto, ma solo un'opportunità che si offre al trasgressore per sanare con il minor esborso la violazione commessa, evitando l'addebito delle spese di notifica e procedimento.
Il decreto legge n. 69/2013 ha introdotto la possibilità di concludere la procedura di violazione per la maggior parte delle norme del Codice della Strada mediante in pagamento della sanzione scontata del 30% rispetto al minimo edittale, se il pagamento avviene entro 5 giorni di calendario dalla notifica.
Se l’importo scontato non viene pagato entro 5 giorni dall'avviso di accertamento il Comando spedirà il verbale, che viene inviato per posta raccomandata atti giudiziari, messi o PEC (posta elettronica certificata) al proprietario del veicolo (obbligato in solido) risultante alla banca dati PRA o Motorizzazione Civile, con l’addebito delle spese di notifica (€uro 18,00). Le spese di notifica sono evitate se viene comunicato al Comando l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) dell'obbligato a cui inviare la notifica.
Il mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale determina il raddoppio della sanzione originaria. L’ulteriore mancato pagamento determina l’iscrizione al ruolo coattivo, con la conseguente emissione della cartella esattoriale.
ATTENZIONE: se si è violato l'art. 158 comma 2g (sosta negli spazi riservati ai disabili) o comma 2h (sosta nelle fermate dei mezzi pubblici) è prevista la decurtazioni di 2 punti dalla patente. E' quindi necessario presentare al Comando la "comunicazione dei dati del conducente"; l'inottemperanza, anche se si è effettuato il pagamento entro i 5 giorni, comporta l'invio del verbale al proprietario per l'ingiunzione a presentare tale comunicazione, con l'addebito delle spese di notifica. Vedere anche l'argomento "Patente a punti".
La suddetta comunicazione può essere presentata anche on line cliccando qui
Come pagare verbali del CdS diversi dai divieti di sosta
Se il verbale è contestato direttamente dall'Agente accertatore al trasgressore, la sanzione è scontata del 30% sulla somma indicata sul verbale, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni di calendario dalla contestazione (con l'esclusione delle violazioni che comportano la sospensione della patente, la confisca del veicolo o per i quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta), altrimenti deve essere pagato per l’intero importo dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notifica del verbale. Il mancato pagamento determina il raddoppio della sanzione originaria e la successiva iscrizione al ruolo coattivo, con la conseguente emissione della cartella esattoriale. Qualora il trasgressore e l'obbligato in solido non siano la stessa persona (o il trasgressore sia ignoto) il verbale sarà inviato a mezzo servizio postale, messi o PEC (posta elettronica certificata) anche all'obbligato solidale entro 100 giorni dall'accertamento della violazione; le spese di notifica e di accertamento (€uro 18,00) saranno aggiunte alla somma dovuta per la violazione. Per evitare tale addebito è necessario effettuare il pagamento della sanzione entro 5 giorni di calendario dalla data dell'accertamento. Le spese di notifica sono evitate anche se viene comunicato al Comando l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) dell'obbligato a cui inviare la notifica. Il pagamento dovrà ovviamente essere effettuato da uno solo dei destinatari delle notifiche (trasgressore oppure obbligato in solido).
Calcolo dei tempi e importi
Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013). e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo. Il pagamento è ritenuto assolto nella data di valuta per l'ente accertatore, pertanto in caso di bonifico bancario è opportuno verificare con la propria banca i tempi entro i quali l'importo viene acceditato al Comune.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale.
Ad esempio, nel caso di notifica del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal ricevimento. (ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l'importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.
Si veda la tabella "importi CdS con riduzione 30%" per conoscere gli importi con la riduzione del 30% in base alla violazione contestata.
L’importo della sanzione, se non è già prestampato, deve essere indicato su bollettino postale da chi effettua il versamento, senza arrotondamenti. Per ogni altra informazione si veda il retro del verbale di accertamento.
NB: Nel caso il pagamento scontato sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, effettuato in misura inferiore a quella prevista o comunque non correttamente saldato si procererà all'invio del verbale, con addebito delle spese di notifica, con nota di specifica dell'importo ancora dovuto per l'estinzione del procedimento. L'importo pagato verrà trattenuto a titolo di acconto sul dovuto e la differenza, se non saldata, segiurà la procedura di raddoppio dopo 60 giorni e quindi verrà iscritta a ruolo.
Si vedano anche le pagine "Informazioni utili sui verbali per violazioni al CdS" negli allegati sotto riportati.
Rateazione delle somme amministrative
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a € 200,00, che versino in condizioni economiche disagiate, entro 30 giorni dalla notifica, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. La presentazione di richiesta di rateazione inibisce la possibilità di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
La richiesta può essere presentata anche on line cliccando qui
Si veda anche "Rateazione delle sanzioni per violazioni al CdS - note esplicative" negli allegati sotto riportati.
Norme di riferimento
Artt. 200, 201, 202 e 202 bis del D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)