Cambio residenza

Servizio attivo

La residenza è il luogo in cui la persona dimora abitualmente (art. 43 c.c.), ossia dove il singolo ha deciso di fissare la sede principale per lo svolgimento della propria vita privata.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Tutti i cittadini che intendono stabilire dimora abituale nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo.

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Descrizione

Ai sensi dell'art 13 del D.P.R. 223/1989 chi cambia città o indirizzo deve comunicarlo all’Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento.

All'interno della dichiarazione il cittadino afferma sotto la propria responsabilità e ai sensi degli art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 di aver stabilito dimora abituale nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo.

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Come fare

La dichiarazione di variazione anagrafica può essere resa con le seguenti modalità:

  • dal portale delle istanze online
  • e-mail o pec a: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it ed in tal caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa allegando copia del documento d'identità del dichiarante stesso;
  • inviando una raccomandata indirizzata a Comune di Peschiera Borromeo -Via XXV Aprile n.1 - 20068 Peschiera Borromeo;
  • direttamente all’Ufficio Anagrafe mediante appuntamento da prenotare in calce a questa pagina.
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Cosa serve

I documenti BASE che servono per cambiare residenza sono:

  • fotocopia fronte/retro della carta d’identità;

  • fotocopia fronte/retro del codice fiscale;

  • fotocopia del contratto di locazione, comodato d’uso o di acquisto della nuova abitazione con la relativa ricevuta diregistrazione c/o l'Agenzia delle Entrate;

  • fotocopia della patente di guida;

  • fotocopia del libretto di motocicli e autoveicoli;

  • fotocopia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;

  • assenso del componente già residente per l'inserimento nello stato di famiglia con copia della carta di identità; 

  • assenso del proprietario o affittuario con copia della carta di identità.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il richiedente deve indicare i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare, i dati della patente e del libretto di circolazione dei veicoli se in possesso.

Si ricorda che a seguito di cambio di residenza è obbligatorio presentare anche il modulo TARI (tassa rifiuti)

 

ATTENZIONE
Nel modulo vanno inserite anche le informazioni sul titolo di occupazione alloggio D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito in Legge 23.05.2014, n. 80.

L'art 5 prevede che: ”Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.”
La dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.
Pertanto tutti coloro che intendono chiedere la residenza o effettuare un cambio di indirizzo hanno l'obbligo di dimostrare che sono autorizzati ad occupare.

In assenza dei documenti sopra indicati, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.

Qualora la richiesta di mutazione anagrafica preveda il trasferimento di minore e di un solo genitore è necessario allegare alla domanda una dichiarazione di assenso (Mod. 3a) sottoscritta dall’altro genitore con fotocopia di un documento di riconoscimento valido, o in alternativa la dichiarazione per avvio del procedimento (Mod. 3b).

Se si chiede la residenza presso una famiglia anagrafica già esistente occorre allegare la dichiarazione di assenso (Mod.1) di uno dei componenti maggiorenni nella famiglia predetta.

Nel caso in cui il proprietario/conduttore abbia messo a disposizione l'immobile a titolo gratuito ma tale titolo non sia registrato è necessario allegare il modulo compilato dal proprietario/conduttore (Mod.2).

I cittadini extracomunitari e i cittadini comunitari oltre alla dichiarazione di iscrizione anagrafica, dovranno allegare la documentazione di cui all'allegato A (cittadini extracomunitari) e all'allegato B (cittadini comunitari provenienti dall'estero).

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Cosa si ottiene

L'Ufficio Anagrafe provvede all'iscrizione preliminare entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione di residenza, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Nel termine complessivo di 45 giorni l'ufficio preposto dispone gli accertamenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora le stesse si rivelino mendaci l'istante decade dai benefici acquisiti con conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Se nel termine sopraindicato di 45 giorni non vengono comunicati al cittadino eventuali requisiti mancanti o esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 241/1990 il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza (cd. silenzio assenso) e quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto esistente alla data della dichiarazione.

Viceversa qualora a seguito degli accertamenti svolti l’Ufficiale d’anagrafe comunichi la carenza di requisiti o emergano accertamenti negativi, l’interessato ha tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni e controdeduzioni. La comunicazione inviata al cittadino dall'ufficio anagrafe sospende i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei 10 giorni.

Cambiare la residenza da un Comune all’altro (dentro la stessa Regione o fuori di essa) comporta delle conseguenze:

  • la cancellazione dalle liste elettorali del vecchio Comune e l’iscrizione in quelle del nuovo Comune;
  • la scelta di un nuovo medico di famiglia/pediatra;
  • la ricezione delle raccomandate e delle comunicazioni fiscali e giudiziarie;
  • la competenza degli uffici giudiziari e dei tribunali;
  • la ricezione di certificati anagrafici.
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Tempi e scadenze

La dichiarazione di variazione anagrafica resa dal cittadino è registrata entro 2 giorni lavorativi.
Il Comune entro 45 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione dispone gli accertamenti per verificare la veridicità della dichiarazione.

Se gli accertamenti danno esito negativo è prevista la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione resa e l’invio di segnalazione all’Autorità Giudiziaria e alle Autorità di Pubblica Sicurezza (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) e il ripristino della posizione anagrafica precedente.
Se entro i 45 giorni previsti per gli accertamenti non vengono comunicati dal Comune al cittadino requisiti mancanti o esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi della Legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto esistente alla data della dichiarazione.

Opera il silenzio-assenso.

Qualora invece a seguito degli accertamenti svolti l’Ufficiale d’anagrafe comunica requisiti mancanti o accertamenti negativi emersi, l’interessato ha tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni e controdeduzioni. La comunicazione del Comune inviata al cittadino interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei 10 giorni.

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Procedure collegate all'esito

L’aggiornamento della residenza sulla patente e sui libretti di circolazione, se in fase di richiesta di iscrizione/mutazione anagrafica viene dichiarato il possesso, viene effettuato automaticamente.

Il Ministero, dopo l'aggiornamento, non invia alcun adesivo con l'indicazione della nuova residenza, né per la carta di circolazione (dal 1/10/2020), né per la patente (dal 2/3/2013).Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it è disponibile, se necessario, l'attestazione della residenza registrata negli archivi informatici del Ministero.

Per ulteriori informazioni il cittadino può collegarsi al sito ministeriale  (CLICCA QUI per collegarti)  oppure a “Il portale dell'automobilista”

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:

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Costi

La procedura di cambio residenza non è sottoposta a costi.

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Condizioni di servizio

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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Norme di riferimento

  • Decreto Legge n. 47/2014
  • Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
  • Circolare n.9/2012 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ultimo aggiornamento: 14 giugno 2024, 12:28

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