Rilascio contrassegno per invalidi
Ultima modifica 20 ottobre 2023
I residenti con limitazioni fisiche alla mobilità possono richiere l'apposito contrassegno.
Il contrassegno ha validità in tutta Europa ed esposto all’interno del parabrezza anteriore del veicolo, utilizzato esclusivamente dall’intestatario in qualità di conducente o passeggero, autorizza a:
- sostare negli spazi destinati alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili, a condizione che gli spazi stessi non siano contraddistinti dal numero di uno specifico contrassegno. Negli spazi riservati è comunque possibile sostare nel giorno settimanale stabilito per la pulizia delle strade cittadine;
- percorrere le corsie riservate ai mezzi di pubblico trasporto e le zone a traffico limitato solo se in esse è consentito l’accesso ad almeno una categoria di mezzi di pubblico trasporto, previa comunicazione - con modulo specifico - della targa di un veicolo.
Per ottenerlo occorre presentarsi personalmente, o tramite persona delegata munita di carta di identità e delega scritta, al Comando di Polizia Locale con:
- carta di identità valida;
- certificato legale rilasciato dall’ASL di competenza che attesti la deambulazione ridotta;
- modulo di richiesta (scaricabile in fondo a questa pagina, che cointiene istruzioni dettagliate)
- fotografia recente in formato fototessera
La durata del contrassegno è di 5 anni se l’invalidità è permanente, altrimenti avrà la durata medesima al periodo di invalidità stabilita dalla commissione e/o autorità preposta. Il contrassegno non deve essere plastificatodall'utilizzatore, per consentire il controllo dell'autenticità del documento da parte degli organi di polizia.
La richiesta può essere presentata anche tramite il portale Pratiche online
Norme di riferimento
Art. 188 del D.L.gs. 285/1992 (Codice della strada); art. 381 Reg. 495/1992 (Regolamento al Codice della strada