Ricorso per violazioni al CdS

Ultima modifica 11 luglio 2023

Argomenti :
Polizia

Ufficio di competenza

Polizia Locale

Quando fare ricorso

Il ricorso è possibile se si ritiene di essere stati multati ingiustamente.
Il ricorso deve essere motivato da validi presupposti giuridici (errori formali e/o sostanziali quali cartelli inesistenti, dati errati, categorie aventi diritto a deroghe, etc.).

Attenzione: le lamentele dovute a comportamenti del personale non possono dare avvio al ricorso, ma possono essere inoltrate al Comandante come reclami e contenere la descrizione dell'accaduto.

I tempi del ricorso

Entro 60 giorni al Prefetto o 30 giorni al Giudice di Pace (pena la nullità del ricorso):

dalla contestazione effettuata dagli Agenti personalmente al trasgressore;

dalla notifica presso la residenza/dimora/domicilio/domicilio legale dichiarato dall’interessato/ufficio postale, al proprietario del veicolo o altra persona obbligata per legge.

Se si è in possesso solo del preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo, non è possibile ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace, ma bisogna attendere di ricevere il verbale di accertamento, che viene inviato per posta raccomandata AG al proprietario.

A chi fare ricorso

Entro 60 giorni al Prefetto della Provincia in cui è stata commessa la violazione (Prefetto di Milano); se il ricorso è respinto, sarà ingiunto il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione iniziale.

Oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace competente per località ove è stata commessa la violazione (Giudice di Pace di Milano); la sospensione del provvedimento impugnato non è automatica, ma segue solo ad espressa richiesta del ricorrente e conseguente eventuale decisione in tal senso da parte del Giudice.

Il ricorso, contro il verbale relativo a violazione di norma del Codice della Strada, proposto al Giudice di Pace preclude la possibilità di ricorrere al Prefetto.

Un ulteriore possibilità è quella di rivolgersi al Comando di Polizia Locale per valutare l'eventualità di un annullamento in autotutela. Non si tratta di un vero e proprio ricorso, ma di un invito all'ufficio che ha emanato l'atto a verificarne la validità e correttezza. Può essere inoltrato anche per i preavvisi di accertamento lasciati sul parabrezza. Attenzione però, quest’ultima procedura, non interrompe i termini di pagamento pertanto, qualora la risposta del Comando di P.L. non arrivi entro i termini di scadenza, il pagamento dovrà essere effettuato; diversamente la sanzione diventerà esecutiva e verrà, a seconda dei casi, notificata oppure iscritta a ruolo. La richiesta può essere presentata anche on line cliccando qui

Chi può fare ricorso

Il conducente o il proprietario del mezzo o legale rappresentante di questi o esercente la potestà in caso di minore.

Come fare ricorso

Il ricorso deve essere presentato in carta semplice e deve contenere:

  • data di presentazione,
  • estremi del verbale,
  • generalità del ricorrente,
  • dati identificativi completi del veicolo,
  • indicazione chiara del motivo del contendere,
  • copia di ogni documento utile a comprovare quanto asserito (es. copia del contrassegno di invalidità, copia della carta di circolazione laddove si asserisca che vi è discordanza tra modello e targa del mezzo, etc…),
  • firma in calce.

Il ricorso al Prefetto può essere presentato al Comando di Polizia Locale o inviato direttamente al Prefetto (Corso Monforte 31 - 20122 Milano), con raccomandata con avviso di ricevimento; il ricorso al Prefetto è gratuito.

Il ricorso al Giudice di Pace in opposizione a sanzione amministrativa può essere consegnato di persona presso la Cancelleria (Via Francesco Sforza 23 - 20122 Milano) o per via postale con raccomandata con avviso di ricevimento; il ricorso è soggetto al pagamento del “contributo unificato” che varia in relazione all’entità della sanzione (dettagli).
E’ possibile pre-iscrivere e stampare il ricorso via internet, collegandosi al sito gdp.giustizia.it, che contiene tutte le indicazioni necessarie.

In caso di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non si deve mai effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, né prima né dopo la presentazione del ricorso e sino alla pronuncia dell'autorità in questione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.

Sito della Prefettura di Milano: www.prefettura.it/milano
Sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it oppure http://gdp.giustizia.it
Sito del Giudice di Pace di Milano: www.ca.milano.giustizia.it/GDP_milano/gdp_mi.aspx

Norme di riferimento
Artt. 203, 204, 204 bis, 205 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)


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