Richiesta dispersione ceneri
Ultima modifica 20 ottobre 2023
Descrizione attività
Rilascio dell'autorizzazione come da normativa Regionale (art.13 Regolamento Reg.le 6 febbraio 2007). La dispersione è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Per la dispersione di ceneri già tumulate alla data del 10 febbraio 2007, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il Cimitero.
Come accedere
Il richiedente, avente titolo, deve compilare e sottoscrivere apposito modulo con il quale dichiara il luogo dove effettuerà la dispersione. Normalmente tale richiesta viene presentata contestualmente a quella della cremazione perchè si rende necessaria rispetto alla destinazione delle ceneri.
Qualora il defunto avesse espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, questo, è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti di pari grado, dalla maggioranza assoluta di essi
Documentazione da presentare
- La disposizione testamentaria del defunto o la volontà espressa dal defunto se iscritto ad associazione per la cremazione;
- domanda contenente le previste dichiarazioni predisposta su apposito modulo;
- documento d'identità del/i dichiarante/i ;
- n.1 marca da bollo.
A quale ufficio presentare la richiesta
Validità dell'istanza
La dispersione va eseguita entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
Norme di riferimento
Legge n.130 del 30 marzo 2001 - Legge Regionale n. 22 del 2003 - Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e smi.
NoteLa dispersione è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente:
- all'interno del Cimitero: giardino delle rimembranze o cinerario comune
- in area privata fuori dei centri abitati
- in natura (lago, fiume, mare, aria)